DPR 462
   D.P.R. 462/01

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA




NOVITA' PROCEDURALI INTRODOTTE DAL DPR 462/01

Le novità introdotte dal DPR n. 462 del 22 Ottobre 2001, prevedono invece che la messa in servizio di installazioni di:

  1. impianti di messa a terra;
  2. impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
  3. impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (così classificati nelle tabelle A e B del D.M. 22/12/58);

sia dichiarata allo Sportello Unico delle Attività Produttive competenti territorialmente ove presente o alle sedi ISPESL e ASL/ARPA, conformemente all'art.2 comma 2 e art.5 comma 3 del DPR 462 con la trasmissione del modulo in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'Impresa installatrice in conformità dell'art.9 della Legge 46/90 redatta secondo il modello previsto dal D.M. 20.02.92 (G.U. n.49 del 28.02.92) e unitamente a tutti gli allegati ivi previsti nel caso degli impianti di cui al punto c) la cui omologazione prevede, oltre alla disamina della documentazione completa, la visita di prima verifica.
Detta dichiarazione deve avvenire entro trenta giorni dalla effettiva messa in esercizio dell'impianto. L'ISPESL avrà successivamente l'autorità ad effettuare a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente.
Per quanto riguarda invece le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, queste sono state stabilite con cadenza biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio di incendio, e quinquennale per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
Per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione queste sono state stabilite con cadenza biennale in tutti i casi. Le verifiche degli impianti in oggetto sono eseguite dagli organi competenti e cioè ASL, ARPA o organismi notificati che effettuano le prove specifiche e rilasciano i relativi verbali.
La documentazione deve essere mantenuta agli atti dal datore di lavoro che deve poterla esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza. La verifica può avere esito positivo oppure negativo per violazione di norme di legge penalmente sanzionabili oppure per violazioni riferite alle norme di buona tecnica.
Tutte le verifiche hano carattere oneroso e sono a carico del datore di lavoro; le verifiche effettuate dalle Aziende ASL hanno le tariffe di cui al D.M: 09.03.2001 e successive modificazioni.
I liberi professionisti possono essere chiamati ad effettuare prove sugli impianti elettrici qualora il datore di lavoro intenda in anticipo provare la funzionalità e la sicurezza degli impianti dei quali richiede periodicamente la verifica agli organismi preposti.
Inoltre possono supportare il datore di lavoro nella esecuzione delle prove periodiche previste dalle Norme CEI e che devono essere riportati su appositi registri quali ad esempio quelli previsti per i locali di pubblico spettacolo, ambienti adibiti ad uso medico, ecc.
In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche, si applicano le sanzioni previste dall'art.389 punto c) del DPR 547/55 con le modalità di cui al D.Lgs. 758/94 le quali sono comminate dagli organi di vigilanza aventi qualifica di U.P.G. (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) ex art.21 L.833/78 dell'Azienza ASL territorialmente competente.
La richiesta della verifica periodica agli organismi competenti deve essere effettuata tramite il modulo preposto.