STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"I RAGAZZI DELLA LEONARDO - ONLUS"
DENOMINAZIONE
- SEDE
Art. 1 - L'Associazione è denominata "I RAGAZZI DELLA LEONARDO - ONLUS" ed è costituita fra gli ex studenti dell'Istituto "Tecnico Industriale e Professionale Industria e Artigianato" e della Scuola "Leonardo da Vinci".
Essa è retta dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Firenze, Via del Terzolle
91, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci".
SCOPO
Art. 3 - L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro.
L'Associazione ha il fine di mantenere e consolidare i rapporti di solidarietà ed amicizia tra studenti diplomati e qualificati degli Istituti della Scuola "Leonardo da Vinci", di mantenere saldi i vincoli con la scuola realizzando interventi di solidarietà e beneficienza nei confronti di essa e dei suoi studenti ed un proficuo scambio culturale e di esperienze tra il mondo del lavoro e quello scolastico.
L'Associazione si propone le seguenti attività:
-
promuovere riunioni (periodiche) per favorire incontri fra i membri dell'Associazione, diplomandi e diplomati dell'ITI e dell'IPIA; tese anche ad identificare eventuali necessita' di interventi di beneficienza nei confronti degli stessi;
-
ai fini di solidarietà, nei confronti degli studenti, istituire borse di studio, viaggi premio e stanziare contributi per tasse universitarie agli allievi, con particolare riguardo per quelli (numerosi) provenienti da paesi extracomunitari, ritenuti bisognosi e meritevoli dall'Associazione (su segnalazione dei Consigli di classe);
-
finanziare e promuovere ricerche storiche; promuovere ed organizzare mostre culturali; finanziare iniziative di approfondimento e/o di sviluppo per studenti o classi che abbiano realizzato progetti interessanti o innovativi;
-
individuare gli strumenti (notiziario, sito Internet, convegni e seminari e/o altri) di comunicazione tra Soci e di informazioni ritenute utili per gli studenti.
L'Associazione persegue comunque esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ex articolo 10/b del Decreto Legislativo quattro dicembre 1997 n. 460 e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) punto 9) del medesimo articolo 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
SOCI
Art. 4 - Sono Soci sia quanti hanno sottoscritto l'atto costitutivo
della Associazione, sia le persone che vengono ammesse a farne parte
successivamente.
Art. 5 - L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è
deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica
l'ammissione alle persone interessate.
Art. 6 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero
e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni
prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art. 7 - La qualità di Socio è personale e
non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione
a causa di morte. I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto
sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché
dall'Associazione in caso di recesso, di morte o di esclusione.
Art. 8 - E' espressamente esclusa l'adesione a titolo di
Socio temporaneo.
Art. 9 - La qualità di Socio si perde per morte, recesso
ed esclusione. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea. L'esclusione
è pronunciata quando il comportamento del Socio sia tale
da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione. Il
Socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per
iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo prima della scadenza
dell'anno solare.
Art. 10 - Ogni Socio è obbligato a versare la quota
associativa annua nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato
nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dall'accettazione
della domanda di iscrizione e successivamente entro il mese di giugno
di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa dà luogo alla perdita del diritto alla qualità di Socio.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio
Direttivo;
- il Collegio
dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto
annuale redatto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato da una relazione
sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione. L'Assemblea
ordinaria determina il programma di attività, designa i responsabili
della sua realizzazione, secondo le proprie esigenze e possibilità,
e provvede inoltre a nominare i componenti del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea straordinaria
è convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione.
Art. 13 - L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera o posta elettronica
inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti
sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. L'Assemblea
è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o,
obbligatoriamente, quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata
almeno un decimo dei Soci o trattasi di assemblee annuali previste
dallo Statuto.
Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con l'iscrizione associativa.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo
o del Collegio dei Revisori dei Conti (nel seguito detti amministratori), mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione.
Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di cinque Soci.
Art. 15 - Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un proprio
Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e,
qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente
dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione,
nonché accertare il diritto d'intervento dei Soci all'Assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà
dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è
validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera
a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità
gli amministratori non hanno voto.
Art. 18 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione
è validamente costituita con la presenza di almeno i tre
quarti dei Soci; essa delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea
straordinaria è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà dei Soci; anche in questo caso l'Assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In
ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
tre quarti dei Soci. Le deliberazioni prese in conformità
dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti
o astenuti dal voto.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile,
minimo sette, secondo quanto stabilirà I'Assemblea ordinaria al momento in cui nomina il Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un periodo di tempo pari a tre anni e sono rieleggibili.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno
un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo
è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei suoi membri in carica, e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale la decisione per la quale
ha votato il Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente
ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi
il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano
di età. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito
libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato mediante
avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno
otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza
il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione
fatta a mezzo di telegramma, "fax" o posta elettronica.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del
Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri
in carica.
Art. 23 - Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere,
il Consiglio Direttivo procede per cooptazione alla nomina di un
nuovo Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per
cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Consigliere da essa eletto resta in carica fino alla scadenza
fissata per l'intero Consiglio. Se la maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, I'Assemblea ordinaria
dei Soci deve essere prontamente convocata per procedere al rinnovo
dell'intero Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione utili o necessari al raggiungimento degli scopi
sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi
membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.
Art. 24 BIS - Nei seguenti casi il Consiglio Direttivo potrà indire referendum fra i Soci aventi diritto:
a) modifiche allo statuto sociale;
b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
c) argomenti di rilevante importanza generale stabiliti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'attuazione di ciascun referendum.
Per l'approvazione delle proposte sottoposte a referendum occorreranno i voti favorevoli di almeno metà più uno dei Soci
per le deliberazioni di cui al comma a); di almeno tre quarti dei Soci per le deliberazioni di cui al comma b);
mentre per le deliberazioni di cui al comma c) l'Assemblea stabilirà di volta in volta la maggioranza necessaria in relazione all'argomento trattato.
I risultati dei referendum sono impegnativi per tutti i Soci.
Per l'attuazione del referendum verra' inviata per corrispondenza una comunicazione che dovrà esporre i quesiti sui quali ciascun Socio
sarà tenuto a pronunciarsi. In detta comunicazione sarà fissato il termine ultimo entro il quale la risposta, sempre per corrispondenza,
dovrà essere spedita all'indirizzo prestabilito. La data del timbro postale farà fede per il rispetto del termine. Alla comunicazione di cui sopra
verranno allegate due buste: in quella più piccola - che non dovrà recare alcun segno esteriore sotto pena di annullamento -
verrà inserita la scheda per la risposta, da usare in forma anonima e segreta. A sua volta la busta più piccola dovrà essere inserita nell'altra -
leggermente più grande - che recherà visibilmente le indicazioni del mittente per verificarne la idoneità al voto.
Trascorsi dieci giorni dal termine suddetto, a cura del Presidente, del Segretario e di tre Soci appositamente designati in precedenza
dal Consiglio Direttivo, verrà effettuato lo scrutinio, delle cui operazioni verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i predetti.
Art. 25 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio
Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare
procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea
ordinaria dei Soci. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è
presieduto dalla persona all'uopo designata dall'Assemblea dei Soci.
Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la
gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta
delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa,
esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.
Art. 28 - La carica di Revisore dei Conti è gratuita.
PATRIMONIO
- ESERCIZI SOCIALI
Art. 29 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
per eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione
sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi
di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata. E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "onlus" che per legge,
statuto o regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura.
E' altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre
di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
redigerà il conto consuntivo annuale accompagnato da una
relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il
conto consuntivo annuale sarà presentato all'Assemblea ordinaria
annuale per la sua approvazione. Inoltre il Consiglio Direttivo
redigerà il bilancio preventivo. Tale bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria
per la sua approvazione unitamente al rendiconto annuale.
DURATA
Art. 31 - La durata dell'Associazione è fissata fino
al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Art. 32 - In caso di scioglimento per decorrenza del suddetto termine o per delibera che lo anticipi, oppure qualora lo scopo associativo
divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo verrà devoluto
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 33 - L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione
provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti
anche tra persone estranee all'Associazione.
Art. 34 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si
rinvia alle norme di Legge in materia.
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