Il giorno 15 maggio 2000, in Firenze, Via de' Martelli 7, davanti al notaio Mario Piccinini si è costituita, fra ex studenti dell'I.T.I.-I.P.I.A. "Leonardo da Vinci" l'Associazione no-profit denominata:

"I RAGAZZI DELLA LEONARDO"


L'Associazione ha sede in Firenze, Via del Terzolle, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci".

L'Associazione ha il fine di mantenere e consolidare i rapporti di amicizia tra studenti diplomati e qualificati degli Istituti della Scuola e di mantenere saldi i vincoli con la scuola realizzando un proficuo scambio culturale e di esperienze tra il mondo del lavoro e la scuola.

Hanno sottoscritto l'atto gli ex studenti:
  • Bondi Fabrizio
  • Branduzzi Ennio
  • Doddoli Giovanni
  • Gambassi Fernando
  • Gussoni Mario
  • Marchi Franco
  • Masieri Fabrizio
  • Ramagli Roberto
  • Scarpelli Carlo
Hanno aderito gli ex studenti:
  • Borselli Rolando
  • Cianchi Luciano
  • Daviddi Walter
  • Gensini Alessio
  • Parigi Paolo
  • Siliani Simone
  • Tronconi Alberto


Il giorno 12 gennaio 2007 l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione fra ex studenti dell'I.T.I.-I.P.I.A. "Leonardo da Vinci" "I RAGAZZI DELLA LEONARDO", riunita presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Industriale in Via del Terzolle 91 a Firenze, ha deliberato la modifica dello Statuto in modo da far diventare l'Associazione "ONLUS".



iti-ipia

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"I RAGAZZI DELLA LEONARDO - ONLUS"


DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - L'Associazione è denominata "I RAGAZZI DELLA LEONARDO - ONLUS" ed è costituita fra gli ex studenti dell'Istituto "Tecnico Industriale e Professionale Industria e Artigianato" e della Scuola "Leonardo da Vinci".
Essa è retta dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Firenze, Via del Terzolle 91, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci".

SCOPO

Art. 3 - L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro.
L'Associazione ha il fine di mantenere e consolidare i rapporti di solidarietà ed amicizia tra studenti diplomati e qualificati degli Istituti della Scuola "Leonardo da Vinci", di mantenere saldi i vincoli con la scuola realizzando interventi di solidarietà e beneficienza nei confronti di essa e dei suoi studenti ed un proficuo scambio culturale e di esperienze tra il mondo del lavoro e quello scolastico.
L'Associazione si propone le seguenti attività:

  1. promuovere riunioni (periodiche) per favorire incontri fra i membri dell'Associazione, diplomandi e diplomati dell'ITI e dell'IPIA; tese anche ad identificare eventuali necessita' di interventi di beneficienza nei confronti degli stessi;
  2. ai fini di solidarietà, nei confronti degli studenti, istituire borse di studio, viaggi premio e stanziare contributi per tasse universitarie agli allievi, con particolare riguardo per quelli (numerosi) provenienti da paesi extracomunitari, ritenuti bisognosi e meritevoli dall'Associazione (su segnalazione dei Consigli di classe);
  3. finanziare e promuovere ricerche storiche; promuovere ed organizzare mostre culturali; finanziare iniziative di approfondimento e/o di sviluppo per studenti o classi che abbiano realizzato progetti interessanti o innovativi;
  4. individuare gli strumenti (notiziario, sito Internet, convegni e seminari e/o altri) di comunicazione tra Soci e di informazioni ritenute utili per gli studenti.

L'Associazione persegue comunque esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ex articolo 10/b del Decreto Legislativo quattro dicembre 1997 n. 460 e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) punto 9) del medesimo articolo 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art. 4 - Sono Soci sia quanti hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione, sia le persone che vengono ammesse a farne parte successivamente.

Art. 5 - L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione alle persone interessate.

Art. 6 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 7 - La qualità di Socio è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte. I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall'Associazione in caso di recesso, di morte o di esclusione.

Art. 8 - E' espressamente esclusa l'adesione a titolo di Socio temporaneo.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea. L'esclusione è pronunciata quando il comportamento del Socio sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione. Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 10 - Ogni Socio è obbligato a versare la quota associativa annua nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il mese di giugno di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa dà luogo alla perdita del diritto alla qualità di Socio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato da una relazione sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria determina il programma di attività, designa i responsabili della sua realizzazione, secondo le proprie esigenze e possibilità, e provvede inoltre a nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera o posta elettronica inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o, obbligatoriamente, quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci o trattasi di assemblee annuali previste dallo Statuto.

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con l'iscrizione associativa. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti (nel seguito detti amministratori), mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di cinque Soci.

Art. 15 - Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto d'intervento dei Soci all'Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci; essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci; anche in questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile, minimo sette, secondo quanto stabilirà I'Assemblea ordinaria al momento in cui nomina il Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un periodo di tempo pari a tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione per la quale ha votato il Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, "fax" o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Art. 23 - Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Il Consigliere da essa eletto resta in carica fino alla scadenza fissata per l'intero Consiglio. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, I'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere prontamente convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 24 BIS - Nei seguenti casi il Consiglio Direttivo potrà indire referendum fra i Soci aventi diritto:
a) modifiche allo statuto sociale;
b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
c) argomenti di rilevante importanza generale stabiliti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'attuazione di ciascun referendum.
Per l'approvazione delle proposte sottoposte a referendum occorreranno i voti favorevoli di almeno metà più uno dei Soci per le deliberazioni di cui al comma a); di almeno tre quarti dei Soci per le deliberazioni di cui al comma b); mentre per le deliberazioni di cui al comma c) l'Assemblea stabilirà di volta in volta la maggioranza necessaria in relazione all'argomento trattato. I risultati dei referendum sono impegnativi per tutti i Soci.
Per l'attuazione del referendum verra' inviata per corrispondenza una comunicazione che dovrà esporre i quesiti sui quali ciascun Socio sarà tenuto a pronunciarsi. In detta comunicazione sarà fissato il termine ultimo entro il quale la risposta, sempre per corrispondenza, dovrà essere spedita all'indirizzo prestabilito. La data del timbro postale farà fede per il rispetto del termine. Alla comunicazione di cui sopra verranno allegate due buste: in quella più piccola - che non dovrà recare alcun segno esteriore sotto pena di annullamento - verrà inserita la scheda per la risposta, da usare in forma anonima e segreta. A sua volta la busta più piccola dovrà essere inserita nell'altra - leggermente più grande - che recherà visibilmente le indicazioni del mittente per verificarne la idoneità al voto.
Trascorsi dieci giorni dal termine suddetto, a cura del Presidente, del Segretario e di tre Soci appositamente designati in precedenza dal Consiglio Direttivo, verrà effettuato lo scrutinio, delle cui operazioni verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i predetti.

Art. 25 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.

Art. 28 - La carica di Revisore dei Conti è gratuita.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 29 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata. E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "onlus" che per legge, statuto o regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura.
E' altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il conto consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il conto consuntivo annuale sarà presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Inoltre il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio preventivo. Tale bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione unitamente al rendiconto annuale.

DURATA

Art. 31 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 32 - In caso di scioglimento per decorrenza del suddetto termine o per delibera che lo anticipi, oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

Art. 34 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di Legge in materia.